Nella pratica quotidiana dell’attività professionale non di rado capita che Clienti si rivolgano al nostro Studio Legale per un’assistenza legale finalizzata alla gestione a tutto tondo della successione ereditaria nonché per l’attivazione di domande giudiziarie relative alla gestione del patrimonio ereditario o di accertamento di un credito ereditario.
Allorquando al Cliente viene rivolta la domanda se vi è stata accettazione dell’eredità, la risposta di frequente è la medesima, ovverosia che è già stata presentata la dichiarazione di successione regolarmente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Ebbene, va chiarito che la dichiarazione di successione è un atto avente natura meramente fiscale, che non implica accettazione tacita dell’eredità.
E’ quanto statuito dalla consolidata ed unanime Giurisprudenza e ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Sent. 16.01.2017, n. 868.
NATURA DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione di successione, trattandosi di mero adempimento fiscale finalizzato a consentire il computo delle imposte da pagare sul patrimonio ereditario ed evitare l’irrogazione di sanzioni, non denota una forma di accettazione tacita dell’eredità.
Può essere presentata da ciascun chiamato all’eredità essendo un atto avente solo scopo conservativo del patrimonio ereditario che rientra tra le facoltà ed i poteri che la legge attribuisce al chiamato.
Tuttavia tale onere fiscale connesso alla delazione dell’eredità non determina l’assunzione della qualità di erede.
Nel nostro ordinamento il subentro del chiamato nel patrimonio ereditario non è automatico, ma presuppone un atto di accettazione espressa o tacita dell’eredità.
ACCETTAZIONE ESPRESSA DELL’EREDITA’
L’accettazione è espressa quando la volontà del chiamato di accettare l’eredità è manifestata in modo inequivoco e palese mediante un atto formale.
Quanto alla forma dell’accettazione, la manifestazione di volontà deve essere trasposta in un atto pubblico o scrittura privata autenticata che dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate per le formalità inerenti alla registrazione e trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.
ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’
L’accettazione può dirsi invece tacita allorquando il chiamato all’eredità pone in essere un atto o compie un’attività gestoria del compendio ereditario dalla quale è desumibile una manifestazione incompatibile con la volontà di rinunciarvi.
Come affermato in punto dalla Giurisprudenza, l’accettazione è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni e/o attività materiali che non rientrano negli atti meramente conservativi dei beni ereditari; attività che il chiamato non avrebbe diritto di compiere e, proponendole, dimostra di aver accettato la qualità di erede.
A tal proposito, si riporta a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, una casistica giurisprudenziale delle ipotesi ritenute pacificamente comportamenti implicanti l’accettazione tacita dell’eredità:
- Proposizione di domande giudiziali di accertamento di un credito ereditario;
- Proposizione di una domanda di divisione del patrimonio ereditario;
- Pagamento dei debiti ereditari con denaro prelevato dal patrimonio ereditario;
- Voltura catastale: con riferimento a tale ipotesi non si registra univocità di posizioni in ambito giurisprudenziale, bensì due orientamenti divergenti.
Secondo una prima tesi, la voltura catastale rientrerebbe tra gli atti dispositivi che integrano un’accettazione tacita dell’eredità, in quanto si tratterebbe di atto non avente natura solo fiscale, bensì dotato anche di effetti civili in quanto rilevante per l’accertamento della proprietà immobiliare e della situazione degli intestatari.
Di diverso avviso un secondo e più recente orientamento che nega effetti di ordine civile alla voltura catastale, riconoscendo ad essa una natura giuridica di atto avente fini meramente fiscali per il computo del reddito imponibile dei terreni e fabbricati, così escludendo, al pari della dichiarazione di successione, che possa integrare un’accettazione tacita di eredità.