L’assegno circolare può essere riscosso nel termine di tre anni dalla data di emissione, diversamente dall’assegno bancario per il quale è previsto un termine di otto o quindici giorni per la presentazione all’incasso a seconda che sia pagabile o meno nel medesimo comune in cui è stato emesso.
Questo è il principio enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza del 30.04.2019 n. 11387.
La Cassazione con l’ordinanza n. 11387/2019, seguendo l’orientamento giurisprudenziale recente (Cass. Civ. 5889/2018; Cass. Civ. n. 11961/2003), ha censurato quanto enunciato dal Tribunale di Roma in merito all’applicazione analogica della disciplina dell’assegno bancario a quella dell’assegno circolare, in quanto per struttura e caratteri tali titoli di credito sono differenti.
In particolare il Tribunale di Roma aveva respinto il ricorso di un soggetto contro un istituto di credito, il quale aveva rifiutato di liquidare quattro assegni circolari poiché ritenuti scaduti (perché portati all’incasso dal beneficiario oltre un anno dall’emissione degli stessi) e quindi irripetibili.
La Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale accogliendo il ricorso sulla base del seguente principio “la disciplina dell’assegno contenuta nell’art. 84 del R.D. citato, chiarisce che, riguardo agli assegni circolari, l’azione contro l’emittente istituto bancario si prescrive nel termine di tre anni dall’emissione. Mentre con riferimento all’assegno bancario, l’art. 32 prevede un termine assai stretto (otto giorni) per la presentazione dell’assegno stesso all’incasso (se pagabile nel medesimo comune in cui è stato emesso); trascorso tale termine l’intestatario dell’assegno può ordinare di non pagare la somma; in mancanza di tale ordine, l’assegno può comunque essere pagato anche successivamente (art. 35)”.
Sulla base di ciò, la Cassazione ha chiarito che nel caso in cui il beneficiario non abbia riscosso l’assegno circolare, il diritto al rimborso della provvista da parte del richiedente l’emissione del titolo si prescrive nell’ordinario termine decennale che decorre dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine triennale previsto dall’art. 84 del R.D. n. 1736 del 1933.
È dunque evidente la differente disciplina applicabile all’assegno circolare e bancario.
Oltre ai diversi termini di incasso, l’assegno circolare differisce dall’assegno bancario per diversi aspetti. Sicuramente il principale è rappresentato dalle diverse garanzie di incasso che tali mezzi di pagamento offrono al beneficiario.
Infatti, l’assegno bancario viene emesso dal titolare di un conto corrente ed è coperto con i fondi presenti sul conto stesso; deve essere incassato, ai sensi dell’art. 32 legge Assegni, entro otto o quindici giorni a seconda che sia su piazza o fuori piazza, ovvero sia pagabile nel medesimo comune di emissione o meno. L’assegno circolare, invece, è emesso dalla banca, previa autorizzazione dell’Autorità competente, solo se chi lo richiede ha la piena disponibilità delle somme necessarie; è pagabile a vista presso tutti i recapiti indicati dall’emittente e può essere incassato entro tre anni dalla data di emissione del titolo. Ne discende dunque che solo l’assegno circolare garantisce la piena e certa copertura della somma indicata nell’assegno.