La Giurisprudenza di Merito, uniformandosi al consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, torna a pronunciarsi in tema di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.
“E’ nulla la clausola risolutiva espressa per indeterminatezza dell’oggetto allorquando la stessa non contenga l’indicazione specifica delle obbligazioni contrattuali dal cui inadempimento le parti abbiano inteso far discendere la risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 c.c.”.
E’ quanto statuito dal Tribunale di Benevento, con Sentenza del 24.05.2019, n. 934.
IL CASO
Il Tribunale di merito nel caso di specie veniva adito dalla ricorrente (locatrice) la quale deducendo in giudizio di aver concesso in locazione la propria unità immobiliare alla resistente (conduttrice), chiedeva dichiararsi risolto il contratto di locazione per grave inadempimento di quest’ultima.
La gravità dell’ inadempimento sarebbe consistito nel diniego da parte della conduttrice dell’esercizio della facoltà di ispezione dell’immobile locato riservatasi dalla locatrice.
Clausola, quest’ultima, che la ricorrente asseriva integrasse un inadempimento suscettibile di produrre ipso iure la risoluzione del contratto, come pattuito dalla clausola pattizia contenuta nel contratto di locazione.
La conduttrice eccepiva la nullità della clausola contrattuale che pattuiva la risoluzione espressa del contratto per indeterminatezza dell’oggetto della stessa.
DECISIONE
Il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla conduttrice, e richiamandosi alla Giurisprudenza di Legittimità pronunciatasi sul punto, ha statuito che “la clausola risolutiva espressa presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell’altro contraente ”a tutti gli obblighi” da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto detta locuzione nulla aggiunge in termini di determinazione delle obbligazioni il cui inadempimento può dar luogo alla risoluzione del contratto e rimette in via esclusiva ad una delle parti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento dell’altra”.
Riferimenti normativi:
Art. 1456 c.c.
Trib. Benevento, Sent. del 24.05.2019, n. 934.
Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 22.10.2018, n. 266623.
Cass. Civ., Sez. II, Sent. del 05.10.2018, n. 24532.
Cass. Civ., Sez. VI, Sent. del 11.03.2016, n. 4796.