“Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino all'estinzione del rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.”
Detto principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7862 del 19 marzo 2021, nell'ambito di una vertenza in materia di diritto bancario.
Nel caso oggetto della presente trattazione, il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda con la quale le eredi avevano proposto azione di reintegrazione della loro quota di legittima nei confronti degli eredi del compagno della madre defunta e del Banco di Sardegna, presso cui la de cuius aveva un conto corrente cointestato con il compagno.
Le eredi proponevano dunque ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Roma, successivamente rigettato in quanto la de cuius, con testamento olografo, aveva attribuito l'usufrutto generale sui beni relitti al compagno.
Le appellanti lamentavano che la banca avesse ingiustamente permesso all'altro cointestatario di prelevare l'intero importo depositato, pregiudicando il loro diritto alla quota successoria, reputandosi l'azione avanzata nei confronti della banca di natura contrattuale, per inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto di deposito bancario.
Il Giudice del gravame rilevava però che nelle more le appellanti avevano transatto la controversia con gli aventi causa del compagno della madre, rompendo in modo definitivo ogni possibile collegamento di responsabilità tra la banca e la parte erede del convivente, nei confronti del quale le appellanti avrebbero solamente potuto far valere la tutela dei loro diritti ereditari.
Inoltre, la domanda avanzata nei confronti della Banca doveva ritenersi prescritta in quanto in atti non si rinvenivano documenti comprovanti l'avvenuta interruzione della prescrizione.
Avverso la suddetta pronuncia le eredi proponevano ricorso in Cassazione specificando che presso il Banco di Sardegna era stato acceso un conto corrente cointestato tra la de cuius ed il compagno il quale, dopo il decesso della donna, aveva prelevato l'intera giacenza, senza che la banca si opponesse a tale comportamento.
La banca, dunque, consapevole del decesso della madre aveva permesso al compagno di porre in essere una condotta illegittima, divenendo concorrente dello stesso.
Quanto all'eccezione di prescrizione, le ricorrenti deducono che vi sarebbero varie missive attestanti l'avvenuta interruzione della stessa.
La Suprema Corte ha ritenuto la domanda infondata nel merito essendo uno specifico obbligo della banca, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell'altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell'ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.
Infine, sul versante dell'avvenuta prescrizione, la Corte ha ribadito la mancanza in atti di specifici documenti comprovanti l'avvenuta interruzione della stessa.
Le ricorrenti, specifica la Suprema Corte, si sono semplicemente limitate a richiamare, in maniera generica, l'esistenza di atti volti a far ricostruire l'asse ereditario, senza contrastare l'affermazione del Giudice del gravame secondo cui la sola richiesta di conoscere la situazione bancaria della de cuius non equivale a sollevare contestazioni circa la legittimità della condotta della banca e quindi a porre in essere un valido atto interruttivo.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione, con l'ordinanza summenzionata, ha ritenuto il ricorso inammissibile.