Con la presente rassegna si vogliono portare all'attenzione del lettore le misure adottate a sostegno delle famiglie dal Decreto Legge n. 34/2020, cosiddetto Decreto “Rilancio”.
Il Governo ha infatti deciso, con il decreto summenzionato, di introdurre o rinnovare articoli contenenti misure a sostegno di quei nuclei familiari che, a causa della grande crisi economica esplosa a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si trovano in condizioni economiche precarie.
Verranno dunque analizzate le più rilevanti disposizioni a favore delle famiglie presenti all'interno del decreto suindicato.
Congedo genitori. In ragione del prolungamento del periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'articolo 72, decreto legge n. 34/2020, attribuisce ai lavoratori dipendenti del settore privato, genitori con figli di età non superiore ad anni 12, il diritto di fruire di un congedo della durata massima di 30 giorni, con riconoscimento di un'indennità pari al 50% dello stipendio.
Inoltre, al genitore – lavoratore - con figli minori di anni 16, che non possa contare sul supporto di un altro genitore non lavoratore o destinatario di analoghi benefici, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività educative, senza percepire alcuna indennità ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e pedissequo divieto di licenziamento.
Il congedo genitori spetta, inoltre, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, ai quali viene riconosciuta una indennità giornaliera del 50%, pari a 1/365 del reddito utilizzato per il calcolo dell'indennità di maternità.
Sono esclusi, invece, tutti gli altri lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, per i quali provvederanno le rispettive casse previdenziali professionali.
Bonus baby sitter e servizi integrativi dell'infanzia. In alternativa al congedo, viene concessa ai genitori – lavoratori - la possibilità di vedersi corrisposto un bonus, pari ad Euro 1.200, per l'acquisto dei servizi di baby sitting.
Per i genitori dipendenti delle forze dell'ordine o del settore sanitario pubblico o privato, detto bonus ammonta ad Euro 2.000.
In via parimenti alternativa, viene concesso ai genitori di poter utilizzare il bonus per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio – educativi territoriali oppure ai centri con funzione educativa e ricreativa.
Reddito di emergenza. Regolamentato dall'articolo 82 del Decreto “Rilancio” e destinato al sostegno dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il reddito summenzionato viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo che viene riconosciuto come reddito di emergenza e che varia in base al numero di componenti del nucleo familiare;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019, inferiore ad Euro 10.000, accresciuto di Euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di Euro 20.0000;
Massimale aumentato di Euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
d) un valore dell'ISEE inferiore ad Euro 15.000.
Detto reddito verrà concesso solo per il mese di maggio e verrà erogato dall'INPS in due quote, ciascuna pari ad Euro 400,00, nei confronti dei nuclei familiari che presenteranno domanda entro il mese di giugno.
Non possono beneficiare del reddito di emergenza, invece, i nuclei familiari costituiti da componenti che siano, al momento della domanda:
a) titolari di pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo del reddito di emergenza;
c) percettori di reddito di cittadinanza.
Non hanno diritto al reddito di emergenza, inoltre, i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro i quali siano ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra amministrazione pubblica.
Lavoro agile per i genitori. L'articolo 90 del decreto summenzionato riconosce ai lavoratori privati con almeno un figlio inferiore di anni 14, di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working.
Detta possibilità viene concessa nel solo caso di compatibilità tra mobilità e caratteristiche della prestazione lavorativa; inoltre, è richiesto che nel nucleo familiare non sia presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore.
Tax credit vacanze. Infine, viene riconosciuto alle famiglie con un ISEE non superiore ad Euro 40.000, un credito per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed and breakfast.
Detto credito può essere utilizzato da un solo componente per ciascun nucleo familiare ed è pari ad Euro 500,00 per le famiglie con un figlio a carico, Euro 300,00 per i nuclei familiari composti da due persone ed Euro 150,00 per quelli composti da una sola persona.
Il credito summenzionato viene, però, riconosciuto solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed and breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale;
c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggi o tour operator.
Queste le principali misure adottate o rinnovate dal Decreto “Rilancio” atte a garantire un sostegno economico alle famiglie.