L’art. 119, D.L. n. 34/2020, tra le varie misure varate, ha introdotto il c.d. “Ecobonus”, ovverosia una nuova percentuale di detrazione fiscale potenziata al 110 % per interventi di riqualificazione ed efficienza energica, che viene ad affiancarsi all’ordinario ecobonus di cui alla L. n. 90/2013.
Tale agevolazione è applicabile, nei limiti di spesa previsti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31.12.2021 e rimaste a carico del contribuente, debitamente documentate e relative alle seguenti tipologie di interventi:
1. Interventi di isolamento termico delle superficie opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe energetica A del prodotto, ivi inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad impianti fotovoltaici. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000,00 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
3. Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi impianti ibridi o geotermici, anche abbinati ad impianti fotovoltaici o di micro-generazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000,00 ed è riconosciuta anche per le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione sarà ripartita in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa, il contribuente può optare:
- Sconto in fattura da parte del fornitore;
- Trasformazione della detrazione in credito d’imposta, con facoltà di cessione del credito ad altri soggetti.
Se nell’ambito globale dell’intervento di riqualificazione energetica, il contribuente sostiene altri interventi per i quali è prevista l’agevolazione per il risparmio energetico (“ecobonus ordinario”), anche le suddette spese rientreranno nell’ecobonus del 110 %, a condizione che le stesse, si ribadisce, siano eseguite congiuntamente ad almeno uno degli interventi agevolati di cui sopra.
Trattasi delle seguenti spese:
- Sostituzione di serramenti e infissi;
- Schermature solari;
- Caldaia a biomassa;
- Caldaie a condensazione di classe A;
- Lavori di riqualificazione globale dell’edificio.
La detrazione è fruibile anche nel caso in cui il contribuente sostenga i seguenti specifici interventi sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui sopra (c.d. interventi trainanti):
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e di accumulatori integrati, per un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 48.000,00 e comunque nei limiti di spesa specifici per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto. La detrazione, tuttavia, è subordinata al vincolo di cedere al GSE l’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste da normative europee, nazionali e regionali.
- Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Soggetti beneficiari:
a) Condomini;
b) Persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
c) Istituti autonomi case popolari ed enti ad essi assimilati che perseguono le medesime finalità;
d) Cooperative a proprietà indivisa per gli interventi realizzati sugli immobili assegnati ai soci.
Requisiti tecnici minimi: per fruire dell’agevolazione, gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento di una classe energetica più alta, da dimostrare mediante produzione dell’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, con dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni nonché del visto di conformità (attestazione circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione) nel caso in cui il contribuente decidesse di optare, in alternativa alla detrazione, per la cessione del credito al fornitore in cambio di uno sconto in fattura o per la cessione del credito a soggetti diversi.
Seconde case: la detrazione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. In buona sostanza e detto diversamente, è possibile fruire dell’agevolazione su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, anche per interventi su seconde case, ma a condizione che la seconda casa sia in un condominio e dunque che non si tratti di abitazione unifamiliare.