E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto Legge 19.05.2020, n. 30 (c.d. Decreto Rilancio) nel suo testo definitivo.
Lo scopo della presente rassegna è focalizzare l’attenzione sulle principali misure di sostegno alle imprese a agli altri operatori economici con P.Iva.
- Esenzione dal versamento dell’IRAP: non è dovuto il versamento del saldo IRAP per il periodo d’imposta 2019, fermo restando l’obbligo del versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto IRAP per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e per i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.
- Contributo a fondo perduto: è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo e di reddito agrario, nonché titolari di P.Iva, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
a) 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
b) 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
c) 10 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
L’ammontare del contributo è riconosciuto ai beneficiari nella misura comunque non inferiore ad € 1.000,00 per le persone fisiche e € 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sui redditi nonché alla formazione del valore della produzione netta.
Procedura di richiesta concessione del contributo a fondo perduto: i soggetti interessati, attraverso una procedura esclusivamente per via telematica, potranno presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, anche per il tramite di un intermediario abilitato con l’Agenzia, attestando la sussistenza dei requisiti sotto forma di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione.
La definizione delle modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto della stessa e i termini di presentazione ed ogni altro elemento necessario per la concreta attuazione della misura di sostegno, saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate provvederà a corrispondere il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Seguiranno controlli successivi in ordine alla veridicità delle informazioni dichiarate, e in caso di dichiarazioni mendaci, l’Agenzia provvederà al recupero del contributo non spettante. In tale eventualità, è dato configurarsi altresì la fattispecie di reato di cui all’art. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
- Credito d’imposta per adeguamento luoghi di lavoro: è riconosciuto un primo credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.
Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli interventi edilizi per:
> il rifacimento spogliatoi e mense;
> la realizzazione di spazi medici;
> la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
> arredi di sicurezza;
nonché gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
L’agevolazione è utilizzabile in compensazione in 10 anni, in luogo dell’incasso diretto, oppure può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Quanto ai criteri e alle modalità di applicazione e fruizione dell’agevolazione occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
- Bonus sanificazione e acquisto DPI del 60%: trattasi della revisione della misura speculare disciplinata all’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall’articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati.
Platea dei beneficiari: soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
L’agevolazione fiscale è ammessa per le spese sostenute per:
> la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
> l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
> l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
> l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
> l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Il bonus può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’IRAP;
È demandato ad provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, il compito di stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate.
- Credito d’imposta del 60% per gli affitti : per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.
Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Tale credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
- Bonus bollette elettriche: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambienti, dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta per l’utenza elettrica ad uso non domestico, con riferimento alle voci di bolletta identificate come “trasporto e gestione contatore” e “oneri generali di sistema”.
- Proroga scadenze fiscali: sono prorogati i termini delle seguenti scadenze:
-> IVA,
-> ritenute d’acconto,
-> contributi previdenziali,
-> contributi Inail,
-> atti di accertamento,
-> cartelle esattoriali e gli avvisi bonari,
-> rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.
Queste le principali misure, alle quali si aggiungono ulteriori interventi di sostegni: aiuti statali agli stipendi, rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, sconti investimenti per aziende in crisi.
Seguiranno ulteriori aggiornamenti in punto.