Diritto di copia dei documenti bancari: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'unanime posizione giurisprudenziale.

20/11/2019 11:25:48
di Avv. Valentina Marchesano - News
Diritto di copia dei documenti bancari: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'unanime posizione giurisprudenziale.

Diritto di copia dei documenti bancari: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'unanime posizione giurisprudenziale.

Oggi, voglio rappresentare ai lettori, quanto sia importante la trasparenza nell'espletamento del rapporto tra le banche ed i clienti.

In particolare, tra gli altri, al cliente deve essere garantito il diritto a ricevere copia di tutta la documentazione bancaria.

Tale diritto è inequivocabilmente riconosciuto dall'art. 119 T.U.B. (Testo Unico Bancario), che statuisce l'obbligo in capo alla banca di fornire al cliente ogni documento utile alla comprensione chiara dello svolgimento del rapporto.

L'art. 119, comma 4°, T.U.B., riconosce segnatamente, il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la citata norma riconosce al cliente della banca, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti (C. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; C. Cass., 23 luglio 2010, n. 17283).

Sulla stessa line della pronuncia appena riportata va ricordata, tra gli arresti più recenti, la sentenza n. 14231 dell' 11 aprile 2019, che ha sottolineato come nessuna interferenza interpretativa in chiave restrittiva legittimi il raffronto con l'art. 119, comma 4° T.U.B. e l'art. 210 c.p.c. (codice di procedura civile), onde può esclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c. (tra le altre pronunce che danno corpo a questo orientamento: C. Cass., 8 febbario 2019, n. 3975, nonché, più indietro nel tempo, quella di C. Cass., 12 giugno 2006, n. 11004).

Sulla scorta di tale orientamento si è pronunciata nuovamente di recente la Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 27769 del 30 ottobre scorso ha confermato e ribadito il seguente principio di diritto: “il Testo Unico Bancario, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale previsto, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi indispensabili minimi per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti. Ne consegue che il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativo a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c., è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti, di rendere conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività”.

Avv. Valentina Marchesano