L’I.N.P.S., con messaggio n. 3604/2019 del 04.10.2019 ha fornito chiarimenti in relazione all’accertamento del diritto alla percezione degli ANF maggiorati in favore di figli minorenni inabili componenti del nucleo famigliare del richiedente la prestazione.
Per chiarezza espositiva, a parere di chi scrive, si rende necessario una doverosa premessa.
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica che l’INPS eroga a favore di nuclei familiari di determinate categorie di lavoratori e pensionati, in presenza di determinati requisiti reddituali.
A partire dal 1° Aprile del corrente anno, l’Inps ha stabilito nuove modalità di inoltro – esclusivamente per via telematica – delle domande di autorizzazione ANF.
Il diritto all’ANF è - nella quasi generalità dei casi - subordinato all’autorizzazione da parte dall’INPS, e la domanda va presentata ogni anno.
Quanto all’entità della prestazione, l’assegno spetterà in misura differenziata in relazione al numero dei componenti ed il reddito del nucleo famigliare, come da specifiche Tabelle di riferimento aggiornate annualmente dall’INPS.
Per i nuclei famigliari comprendenti un minorenne/maggiorenne inabile, ovverosia soggetti che si trovino, a causa dell’infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di attendere i compiti e le funzioni proprie della loro età, la normativa di riferimento riconosce il diritto ad una maggiorazione dell’importo dell’ANF.
Orbene, è proprio in tema di accertamento di tale diritto alla maggiorazione dell’ANF che l’INPS è intervenuta a fornire delucidazioni.
L’Istituto ha chiarito che l’autorizzazione agli ANF maggiorati non deve essere richiesta per un componente inabile se lo stesso è minorenne/maggiorenne, percettore d’indennità di accompagnamento, con inabilità al 100% accertata con verbale di accertamento dalla Commissione Medica Accertatrice.
In buona sostanza, la procedibilità della domanda per gli ANF non è subordinata alla previa autorizzazione dell’INPS, laddove il minore/maggiorenne inabile sia stato valutato dal medico-legale dell’Inps che ha accertato lo stato invalidante, poiché detto accertamento dell’inabilità dà diritto ex lege alla maggiorazione dell’ANF.