Emergenza Covid-19 e diritto/dovere di visita dei figli: sono legittimi gli spostamenti per far visita ai figli?

9/4/2020 17:40:00
di Avv. Marika Anita Lucca - News
Emergenza Covid-19 e diritto/dovere di visita dei figli: sono legittimi gli spostamenti per far visita ai figli?

A seguito delle svariate richieste pervenute dai  clienti, con la presente notizia la finalità perseguita è quella di fornire un quadro d’insieme delle attuali disposizioni governative in punto al tema in oggetto e delle primissime pronunce della Giurisprudenza di merito che sono state emesse.



Come è noto, con DPCM 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, allo scopo di contenere il diffondersi del contagio del virus, il Governo ha adottato misure limitative della circolazione delle persone sul territorio nazionale, ai sensi del disposto dell’art. 1, lett. a), “limitando ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

L’efficacia di tali misure emergenziali è stata richiamata dai successivi DPCM varati dell’8, 9, 11 e  22  marzo  2020, nonché da ultimo dal DPCM dell’01.04.2020 recante le disposizioni attuative del DPCM del 25.03.2020, n. 19, che ha sancito la proroga delle stesse sino al 13 aprile 2020.

 A seguito del lockdown generale, si è posto il problema del coordinamento delle attuali misure restrittive con l’esigenza di bilanciamento e tutela di altri diritti fondamentali, quali il diritto alle relazioni famigliari, con specifico riferimento al diritto/dovere dei genitori separati di poter far visita ai propri figli.

 Ci si è dunque interrogati sulla legittimità degli spostamenti, anche verso altri comuni, per le visite ai figli.

 Tale interrogativo ha formato oggetto anche di una specifica FAQ sul portale del Governo, nella sezione Coranavirus-FAQ, in cui si legge, citando testualmente, che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio. Lo stesso valga per le visite ai figli di genitori non coniugati a seguito di cessazione della convivenza.

Questo il primissimo chiarimento che si rinviene da parte delle autorità governative.

L’Unione Camere Minorili, con comunicato stampa del 30.03.2020, ha informato di aver interpellato il Governo chiedendo chiarimenti in ordine alla questione in oggetto, ponendo in evidenza il diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori a seguito della disgregazione familiare, al pari del diritto del genitore separato di poter continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nell’ambito di un affidamento condiviso.

Dunque, ritorna l’esigenza di bilanciamento tra diritti fondamentali, quali nel caso di specie il diritto alla salute e il diritto alle relazioni famigliari.

In punto si registrano anche le prime pronunce della Giurisprudenza di Merito e i primi contrasti interpretativi:

Corte d’Appello di Bari, 26.03.2020: con il provvedimento in commento, il Giudicante, in accoglimento di un’istanza presentata da un genitore, ha disposto la sospensione degli incontri tra padre e figlio minore collocato presso la madre e residente in un comune diverso da quello di residenza del padre.

Il presente decreto è stato motivato sull’assunto che “Il diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost”.

In luogo degli incontri fisici, stante le misure di distanziamento sociale, il diritto di visita è stato regolato a distanza attraverso il ricorso agli strumenti telematici (videochiamate, Skype, etc…).

In detti termini si è pronunciato anche Tribunale di Napoli, con decreto del 26.03.2020.

Di contrario avviso il Tribunale di Milano, che con decreto dell’11 Marzo 2020, in un caso simile, è pervenuto ad una conclusione difforme riconoscendo la legittimità degli spostamenti, anche verso altri comuni, per far visita ai figli, “ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti; rilevato che anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio”.

Anche in Giurisprudenza, dunque, non si registra allo stato, anche in ragione delle isolate pronunce, un orientamento interpretativo univoco.

Ad avviso della scrivente, l’indirizzo interpretativo del Tribunale di Milano è pienamente condivisibile e  perfettamente in linea con i chiarimenti forniti dal Viminale.

Il problema maggiore, in ragione del divieto di assembramento, si pone per la regolazione del diritto di visita dei figli, laddove quest’ultimo sia regolato in regime di incontri protetti che impongono la presenza stabile di un educatore del servizio sociale.

Orbene, a tal riguardo, per quanto attiene il circondario di Bologna, il Presidente della I Sezione civile del Tribunale di Bologna, con provvedimento del 20 marzo 2020, ha autorizzato i servizi sociali territoriali a sospendere gli incontri protetti nel periodo di vigenza delle misure emergenziali Covid-19, invitando le parti interessate ad attivare soluzioni alternative in collaborazione con il Servizio Sociale Territoriale, in modo da garantire che l’incontro avvenga a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

 In tal senso si sono orientati anche altri circondari. Si segnalano le seguenti pronunce di merito: Corte d’Appello di Lecce, 20.03.2020; Tribunale di Matera, 12.03.2020.

Non va da ultimo trascurata la posizione di coloro che si trovano allo stato dell’arte in una situazione di separazione di fatto e uno dei genitori abbia già trasferito altrove la propria dimora, lasciando la casa famigliare. In tale eventualità, si auspica che il buon senso e la ragionevolezza conduca le parti interessate, anche per il tramite dei rispettivi legali, a raggiungere un accordo in merito alla regolazione temporanea del regime delle visite, avendo riguardo al primario interesse alla tutela della salute dei minori.