EMERGENZA COVID-19: SOSPENSIONE DEI TERMINI IN MATERIA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

29/4/2020 12:20:00
di Avv. Marika Anita Lucca - News

Con la circolare n. 50 del 04.04.2020 che si rimette in allegato, l’I.N.P.S. è intervenuta a fornire i primi chiarimenti rendendo noto all’utenza che “dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 è sospesa la decorrenza dei termini decadenziali per l’esperimento dell’azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto a dette prestazioni […]”.



Quanto sopra, in ossequio a quanto disposto dall’art. 34 del D.L. 17.03.2020, n. 18 rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale” secondo cui “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.  Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione”.

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, l’Istituto chiarisce che i termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali si intendono riferiti a quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge non solo per l’esperimento dell’azione giudiziaria, ma anche per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, inclusi quelli previsti per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alle prestazioni previdenziali.

In ragione di quanto sopra, può ritenersi pacifico che rientrino nell’ambito applicativo della normativa in esame i termini processuali per la proposizione del ricorso giudiziario per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. avverso i verbali I.N.P.S. di mancato riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali sia sospeso di diritto.

Ciò significa che il termine decadenziale di sei mesi per impugnare i verbali INPS relativi a prestazioni previdenziali e/o assistenziali, qualora dovesse ricadere nel periodo anzidetto, è da ritenersi sospeso sino al 1° giugno, data da cui riprenderà nuovamente a decorrere.

L’I.N.P.S. comunica che con una circolare di prossima pubblicazione saranno forniti ulteriori chiarimenti e istruzioni applicative in merito alle disposizioni illustrate.

Seguiranno, dunque, in tale eventualità, prossimi aggiornamenti della presente pubblicazione.