FIGLI CONTESI: COLLOCAMENTO PARITETICO E MANTENIMENTO DIRETTO . LA GIURISPRUDENZA DI MERITO RICHIAMA IL DDL “PILLON”.

10/5/2019 9:50:00
di Avv. Marika Anita Lucca - News
FIGLI CONTESI: COLLOCAMENTO PARITETICO E MANTENIMENTO DIRETTO . LA GIURISPRUDENZA DI MERITO RICHIAMA IL DDL “PILLON”.

Si segnala l’innovativo provvedimento del Tribunale di Catanzaro, che con decreto del 28 febbraio 2019, n. 443, nell’ambito di un contenzioso in materia di crisi di una coppia di fatto ha disposto l’affidamento condiviso del figlio con previsione di tempi paritari di collocamento presso entrambi i genitori.

Un’inversione di tendenza che colpisce poiché tale pronuncia in commento interviene nell’attuale contesto sociale e politico caratterizzato proprio sull’acceso dibattito parlamentare sul tema della responsabilità genitoriale paritetica.
Non vi è dunque chi non veda un richiamo al DDL S “Pillon” 735/2018 per l’evidente assonanza dei principi ispiratori della proposta di legge al vaglio della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica.



Il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato nel caso di specie sul contrasto genitoriale insorto tra una coppia di fatto in ordine alle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore. La madre, in linea con l’indirizzo tradizionale, chiedeva disporsi l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione dell’esercizio di visita da parte del padre (giorni infrasettimanali e week end alterni), oltre alla corresponsione di un assegno di mantenimento indiretto per il figlio (ossia a favore del genitore presso cui è collocato in misura prevalente il minore).

Il padre insisteva invece per l’affidamento condiviso con collocamento paritario, ossia nella previsione di tempi perfettamente simmetrici di frequentazione del figlio con i genitori, e chiedendo il conseguente rigetto della domanda di mantenimento indiretto in luogo della previsione di un mantenimento diretto del minore da parte di ciascun genitore rispettivamente per il tempo di pernottamento del figlio presso di sé.

Secondo i Giudici catanzaresi “la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre preferibile; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e quindi tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (età del minore,  impegni lavorativi di ciascun genitore, idoneo assetto abitativo per la crescita dei figli)”.

Questo è il principio statuito dalla pronuncia in commento, che indubbiamente presenta evidenti richiami alle previsioni contenute nella proposta di legge “Pillon”.

Nel caso di specie, si è pervenuti alla suindicata conclusione, ritenendo che l’età del bambino (6 anni) non fosse ostativa all’adozione di una misura paritetica di collocamento presso le rispettive abitazioni dei genitori, e considerato il ridotto impegno lavorativo del padre. In ragione del disposto collocamento paritetico, il Tribunale ha conseguentemente disposto la corresponsione di un mantenimento diretto a carico di ciascun genitore.

Una novità assoluta, poiché trattasi di una misura che sinora è stata scarsamente applicata, rispetto invece alla consolidata prassi giurisprudenziale formatasi all’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 54/2006 sull’affidamento condiviso che si è invece attestata nella diversa soluzione maggioritaria dell’individuazione del collocamento prevalente dei figli presso un solo genitore e nella regolamentazione calendarizzata  dell’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.

Non resta che attendere di capire se la nuova linea interpretativa inaugurata sarà seguita dalla successiva  Giurisprudenza o se tale pronuncia si dimostrerà espressione di un orientamento minoritario.