Il consumatore ha diritto all'integrale risarcimento del danno in caso di non conformità del bene venduto

30/1/2020 17:00:40
di Dott.ssa Martina Rubini - News
Il consumatore ha diritto all'integrale risarcimento del danno in caso di non conformità del bene venduto

 “Tra i diritti che competono al consumatore, nel caso di difetto di conformità, sebbene il comma 2 dell'art. 130 Cod. Consumo non annoveri il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento, ciò non significa che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti del professionista, delle pretese risarcitorie: il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attributi al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano.”

Detto principio, oggetto dell'odierna rassegna, è stato statuito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1082 del 20 gennaio 2020.

 Il caso di specie si fonda sull'acquisto, da parte dell'attore - consumatore, di una partita di larice, poi rivelatasi difettosa a causa di un anomalo restringimento derivante dalla perdita di umidità delle perline dopo la posa.

L'attore, dunque, chiedeva al Tribunale di Mondovì la condanna in via principale del convenuto volta all'eliminazione dei vizi già riscontrati in sede di accertamento tecnico preventivo; in via subordinata, il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi del materiale fornito.

Il Tribunale di Mondovì rigettava la domanda principale, ritenendo eccessivamente oneroso per il venditore l'intervento di ripristino, e accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno.

In ragione di ciò, il convenuto proponeva appello che veniva accolto dalla Corte d'Appello di Torino, la quale, ritenendo il danno conseguente al vizio del materiale di rilevanza esclusivamente estetica, ha considerato non necessario garantirne il risarcimento.

L'attore, dunque, proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte chiariva, in primo luogo, come l'eccessiva onerosità della sostituzione per il venditore non poteva essere assunto quale limite ai diritti che competono al compratore in dipendenza del vizio.

In secondo luogo, secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui il bene consegnato al consumatore presenti un difetto di conformità del quale la ditta fornitrice debba rispondere, il consumatore può far valere nei confronti della ditta inadempiente i rimedi contemplati dell'art. 130, comma 2, del codice del consumo, il quale statuisce che: “In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.”

Tuttavia, tra i diritti che competono al consumatore, “nel caso di difetto di conformità”, l'art. 130 del codice del consumo, al comma 2, non annovera il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento.

Ciò non significa, però, che il consumatore che abbia ricevuto un bene non conforme al contratto non possa esercitare, nei confronti della ditta fornitrice, delle pretese risarcitorie; il diritto al risarcimento del danno rientra senz'altro fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico italiano”, come disposto dal comma 1, dell'art. 135 del codice del consumo: “Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.”

Tra le norme dell'ordinamento giuridico italiano che riconoscono il diritto al risarcimento del danno, possiamo annoverare a titolo esemplificativo l'articolo 1494 del codice civile, il quale, in materia di contratto di vendita, statuisce che: “In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivanti dai vizi della cosa.”

La norma in commento, dunque, riconosce espressamente in capo al venditore l'obbligo di risarcire i danni al compratore, quando il bene oggetto di vendita sia affetto da vizi, ipotesi che risulta applicabile al caso di specie.

Inoltre, secondo la corrente opinione dottrinaria, condivisa dalla giurisprudenza, il risarcimento del danno ha lo scopo di porre il compratore in una posizione economicamente equivalente non a quella in cui si sarebbe trovato se non avesse concluso il contratto o se l'avesse concluso a un prezzo inferiore, ma a quello in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi.

La circostanza che un determinato prodotto si riveli inidoneo ad essere adoperato secondo le modalità indicate dal venditore e possa esserlo solo con modalità più dispendiose, ben può essere valutata dal Giudice di merito ai fini del risarcimento del danno, oltrechè sotto l'aspetto della riduzione del prezzo poiché quest'ultima ristabilisce l'equilibrio patrimoniale solo con riguardo al valore della cosa venduta ma non elimina il danno determinato dal venditore, consistente nel costo delle maggiori quantità di prodotto utilizzato e di manodopera impiegata (C. Cass. Sent. n. 4161/2015).

La corte di merito non si è, quindi, attenuta a quanto statuito dalla giurisprudenza sopra menzionata: ha riconosciuto l'esistenza del vizio, ma ha anche ritenuto la riparazione o sostituzione eccessivamente onerosa; non ha, dunque, riconosciuto all'attore l'integrale risarcimento del danno subito.

Ciò posto, in ragione dell'impugnazione proposta da parte attrice, con Sentenza n. 1082/2020, menzionata all'inizio della rassegna stampa odierna, i Giudici di legittimità cassavano con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, la quale, dovendosi attenere ai principi sopra menzionati, sarà obbligata a riformulare la sentenza sopra emessa, andando ad esplicitare che “il diritto al risarcimento del danno rientra, infatti, fra i “diritti” attribuiti al consumatore da “altre norme dell'ordinamento giuridico” italiano”.