Il nuovo decreto semplificazioni: novità in materia di espropriazione immobiliare.

2/8/2019 12:10:00
di Avv. Valentina Marchesano - News

Oggi, voglio proporre un breve estratto della testi di laurea dal titolo “L'espropriazione immobiliare: la nuova riforma, comunione tra coniugi e impignorabilità della prima casa” della Dott. ssa Martina Rubini, la quale inizierà nel mese di settembre la pratica forense presso il mio Studio.



“Con il nuovo decreto legge n. 135/2018, convertito in legge 12/2019 sono state apportate modifiche a tre articoli del codice di procedura civile in materia di espropriazione immobiliare. La prima modifica che si vuole segnalare è quella relativa all’articolo 495 c.p.c., il quale regolamenta l’istituto della conversione del pignoramento.


Il primo novellato comma oggi sancisce che, nel caso in cui il debitore richieda al giudice dell’esecuzione di poter usufruire di detto istituto, debba depositare, unitamente all’istanza di vendita, una somma pari ad un sesto del proprio credito comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese.
Il quarto comma, invece, riconosce la possibilità di rateazione del debito, attribuendo il diritto al debitore di poter effettuare il pagamento del proprio debito a rate, distribuite in un arco temporale di 48 mesi al massimo.


Il pagamento della rateazione può essere altresì ritardata, ex art. 495 comma 5° c.p.c., per ciascuna rata sino a 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento originario. Laddove il ritardo sia invece superiore al predetto termine, le somme versate precedentemente dal debitore verranno fatte confluire assieme ai beni precedentemente individuati dal creditore e sottoposti, dunque, a pignoramento.


Il nuovo decreto ha apportato modifiche, poi, all’articolo 560 c.p.c., il quale si occupa dell’istituto della liberazione dell’immobile pignorato da parte del debitore. Oggi l’articolo statuisce che, nel caso in cui il debitore sia un creditore nei confronti della pubblica amministrazione a titolo di somministrazione, appalto o fornitura, egli e i membri della sua famiglia con esso conviventi, questi possono continuare ad abitare nell’immobile pignorato sino a quando il giudice dell‘esecuzione non avrà emesso il decreto di trasferimento del bene. Tuttavia, deve precisarsi che, non si tratta di tutela assoluta, potendo il giudice richiedere un rilascio anticipato al presentarsi di determinate situazioni, ossia: nel caso in cui il debitore sia inadempiente agli obblighi impostogli dalla legge, se egli ostacoli il diritto di visita dell’immobile da parte di potenziali acquirenti, se l’immobile non sia da esso occupato, infine, nel caso in cui non conservi l’immobile utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. L’ultimo articolo oggetto di riforma da parte del decreto è il 569 c.p.c., il quale oggi statuisce l' obbligo in capo ai creditori il deposito, 30 giorni prima dalla data dell’udienza di vendita, una nota di precisazione del credito che dovrà altresì essere debitamente notificata al debitore.


La ratio legis della produzione e notifica della nota di precisazione del credito si fonda sulla necessità di rendere chiaro al debitore l’esatto ammontare del credito In assenza del deposito del suddetto atto riepilogativo del debito, darà diritto al debitore di poter pagare solo la somma indicata nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli tassi di interessi legali e/o moratori e delle spese successive."