Infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19.

24/6/2020 12:24:04
di Dott.ssa Martina Rubini - News
Infortunio sul lavoro per contagio da Covid-19.

Con la rassegna odierna si vuole far luce sulle istruzioni operative impartite dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ovverosia l'Inail, con la circolare n. 13/2020, istruzioni da adottare ogniqualvolta un lavoratore assicurato subisca contagio da Covid-19 durante l'espletamento della propria attività lavorativa.

E' innanzitutto importante premettere che l'Inail è un ente pubblico economico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo nei confronti di alcune categorie di lavoratori, tra i quali rientrano: i lavoratori dipendenti, i lavoratori parasubordinati, gli sportivi professionisti dipendenti ed i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale.

Premesso ciò, ogniqualvolta l'evento che colpisce il lavoratore sia determinato dall'azione di fattori virali, l'Istituto qualifica detto evento quale infortunio sul lavoro; detto evento però, deve essere caratterizzato dalla presenza di tre requisiti, di seguito menzionati.

Il primo requisito si identifica nella causa violenta, ossia in un'azione rapida ed intensa che, agendo dall'esterno verso l'interno dell'organismo, altera l'equilibrio di quest'ultimo.

Il secondo requisito deve estrinsecarsi nell'occasione di lavoro, la quale sussiste ogniqualvolta l'evento si verifichi durante l'adempimento della prestazione lavorativa.

Essendo arduo per il lavoratore fornire la prova che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro, l'Inail ha riconosciuto in favore di alcune categorie di lavoratori, quali gli operatori sanitari, una presunzione semplice di origine professionale, essendo elevata la probabilità che il soggetto sia stato contagiato durante l'espletamento dell'attività lavorativa.

Infine, l'ultimo requisito si identifica nella lesione, la quale deve necessariamente derivare dall'infortunio e comportare l'astensione del lavoratore dal luogo di lavoro per più di tre giorni.

L'Istituto chiarisce, nella circolare summenzionata, che una volta contratto il virus Covid-19, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il proprio datore di lavoro, il quale dovrà obbligatoriamente denunciare detto infortunio all'Inail stesso, entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

Successivamente sarà onere del medico certificatore redigere il certificato di infortunio, onde poter trasmettere quest'ultimo all'Istituto telematicamente.

Sulla scorta di quanto esposto dalla circolare n. 13/2020, però, affinchè il contagio da Covid-19 possa essere qualificato quale infortunio sul lavoro è necessario dimostrare la positività del test di conferma, la quale rappresenta il momento della regolarizzazione del caso, con decorrenza dal momento dell'attestata assenza dal lavoro; l'assenza di infezione, infatti, determina la non ammissione alla tutela per mancanza dell'evento tutelato.

Una volta accertata la presenza dell'infortunio da Covid-19 l'Inail provvede, non oltre il ventesimo giorno dall'infortunio, ad erogare l'indennità per l'inabilità temporanea assoluta, la quale determina, come sopra specificato, l'astensione del lavoratore dal luogo di lavoro per almeno tre giorni consecutivi.

L'Istituto tutela, dunque, l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto al prolungamento della malattia.

Se, al termine del periodo di inabilità temporanea assoluta, residua una lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore, l'Inail garantisce un indennizzo in capitale per le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%, oppure un indennizzo di rendita per le menomazioni comprese tra il 16% ed il 100%.

In caso di decesso del lavoratore assicurato, invece, l'Istituto eroga una rendita ai superstiti in favore del coniuge e/o dei figli sino a 18 anni ovvero, in loro mancanza, di altre categorie di familiari quali ascendenti, adottanti, fratelli o sorelle.

Con l'ammissione dell'infortunio alla tutela sociale gestita dall'Inail, inoltre, il datore di lavoro gode del parziale esonero dalla responsabilità civile, il quale viene meno solo nel caso in cui il fatto illecito da egli commesso integri un reato perseguibile d'ufficio.

La regola del parziale esonero non opera però per i pregiudizi estranei alla tutela sociale, non indennizzati dall'Istituto, come il pregiudizio morale o il danno biologico temporaneo, per i quali il danneggiato conserva il diritto a pretendere il risarcimento integrale.

L'ammissione alla tutela Inail, dunque, soddisfa il diritto del lavoratore di ricevere una tempestiva riparazione del danno senza aggravare la posizione del datore di lavoro, sul quale ricade l'obbligo del risarcimento integrale del danno cagionato solo in caso di fatto illecito a lui imputabile.

Queste, dunque, le tutele e misure adottate dall'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro con la circolare n. 13/2020 suindicata.