Il Giudice di Pace di Ferrentino, con Sentenza n. 11/ 2020, ha statuito che: “Le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalate e ben visibili e l'automobilista deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti. Inoltre, nell'atto di contestazione deve essere attestato se il dispositivo autovelox utilizzato per la rilevazione della velocità abbia carattere temporaneo o permanente.”
Nel caso di specie, l'opponente presentava opposizione contro ordinanza di ingiunzione per pagamento di somme di cui a un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada lamentando, inoltre, la mancata segnalazione e non visibilità della postazione di controllo dell'autovelox; l'attore sottolineava, infatti, che sulla strada da lui percorsa non era situato il cartello mobile temporaneo di preavviso avente la funzione di indicare la presenza, dopo pochi metri, del dispositivo autovelox.
E' bene sottolineare, infatti, che sulla base di quanto disposto dalla Circolare Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/3, per i sistemi a puntamento laser le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, a mezzo cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi, sulla base di quanto disposto dal Codice della Strada.
Nel caso che si sta trattando, inoltre, l'opponente sosteneva la mancanza, nell'atto di contestazione, di una dichiarazione formale inerente l'effettiva predisposizione dell'informazione preventiva di collocazione del misuratore di velocità, precisando contestualmente anche la mancata indicazione, all'interno del verbale di attestazione, del carattere temporaneo o permanente dell'autovelox.
Non era stato rispettato, dunque, quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5997/2014: “In tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari.”
Ciò posto il Giudice di merito, con la Sentenza n. 11/2020 sopra menzionata, ha dichiarato nulla la violazione accertata a causa e della mancata segnalazione e visibilità del dispositivo autovelox e della mancata indicazione, nel verbale di accertamento della violazione, del carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico della velocità.