La possibilità di percepire il reddito di cittadinanza incide sulla concessione dell'assegno di divorzio.

22/4/2020 11:29:07
di Dott.ssa Martina Rubini - News
La possibilità di percepire il reddito di cittadinanza incide sulla concessione dell'assegno di divorzio.

A seguito dell'introduzione del reddito di cittadinanza, entrato in vigore con la Legge n. 26 del 29 marzo 2019, ci si chiedeva quanto detta normativa potesse incidere sulla disciplina della concessione dell'assegno divorzile.

La questione è stata affrontata dal Tribunale di Frosinone, con Sentenza del 18 febbraio 2020, con la quale ha statuito che non può essere concesso l'assegno di divorzio al coniuge che percepisce o possa percepire il reddito di cittadinanza.

Nel caso di specie, la moglie/richiedente presentava ricorso al Tribunale summenzionato affinchè quest'ultimo dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ponesse in capo al marito l'obbligo di corrisponderle l'assegno di divorzio.

La richiedente sottolineava come il suo reddito da lavoro fosse insufficiente a soddisfare i propri bisogni, necessitando dunque di aiuti economici che le venivano corrisposti mensilmente e dai propri familiari e da enti pubblici.

Il marito/resistente contestava la richiesta formulata, precisando come la moglie/richiedente fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma suindicata per poter chiedere ed ottenere il reddito di cittadinanza: in questo modo la moglie avrebbe percepito un reddito congruo e, conseguentemente, sarebbe venuto meno il diritto della stessa di vedersi corrisposto l'assegno divorzile.

Sul punto, il Giudicante sottolineava, riportandosi a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con Sentenza n. 18287/2018, che l'assegno di divorzio è dotato di natura assistenziale, compensativa e perequativa.

Quest'ultimo, dunque, può essere corrisposto solo nel caso in cui il richiedente disponga di insufficienti o inadeguati mezzi economici: per questa ragione il diritto all'assegno di divorzio viene meno laddove il reddito percepito o percepibile dal richiedente sia congruo.

Ciò posto, era quindi necessario valutare, nel caso di specie, la capacità reddituale della richiedente l'assegno divorzile, tenendo conto di ogni reddito ad essa disponibile.

Il Giudice del merito, dunque, riprendendo una serie di pronunce emesse dalla Corte di Cassazione (Sent. n. 1730/2015; Sent. n. 13026/2014; Sent. n. 17199/2013), riteneva come nella nozione di reddito disponibile dovessero ricomprendersi “le elargizioni da parte dei familiari che si protraggono in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità”, nonché “tutti quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici che incidono sulle condizioni economiche delle parti”, tra le quali può annoverarsi il reddito di cittadinanza.

Nel caso oggetto della vertenza menzionata, infatti, la richiedente si trovava in condizioni tali da poter ottenere benefici pubblici in misura addirittura superiore al reddito percepito, in quanto in possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza; quest'ultimo, precisava il Giudice, poteva essere considerato come reddito congruo, sulla scorta di quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite summenzionata.

Il Tribunale di Frosinone, dunque, con la Sentenza citata all'inizio della presente rassegna, rigettava la richiesta sollevata dalla moglie/richiedente di vedersi corrisposto l'assegno divorzile in quanto dotata dei requisiti richiesti dalla Legge n. 26/2019 per poter ottenere il reddito di cittadinanza.