Non raramente vi sarete chiesti in quale modo si determina l'esistenza di una servitù di passaggio, e qualora l'immobile venga ceduto, di quali diritti e doveri godono i proprietari.
La questione è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con una interessante sentenza, la n. 4821 del 19.02.2019 con la quale sono stati posti dei punti fermi nei rapporti di vicinato tra proprietari di terreni tra loro confinanti e sui quali insiste una servitù di passaggio.
Più nello specifico alla Corte è stato chiesto di rispondere in ordine alla ampiezza del diritto di servitù, ossia se quest'ultimo sia del solo proprietario oppure anche di persone terze che con esso intrattengano rapporti collaborativi e familiari.
Deve sottolinearsi che la servitù di passaggio è una limitazione imposta, per ragioni di utilità dal fondo dominante sul fondo servente.
Diverse sono le casistiche, ma, certamente la più frequente riguarda il caso tipico del terreno precluso alla pubblica via, per accedere ed uscire dal quale, il proprietario deve attraversare il terreno di un vicino.
Il titolare della servitù di passaggio è il proprietario, persona fisica o giuridica, del fondo dominante.
Il diritto è strumentale all'immobile e non già ad un'utilità della persona, pertanto, la ratio della normativa consiste nel rendere più completo ed agevole il godimento del fondo dominante.
La servitù si trasferisce unitamente all'immobile, il quale senza tale diritto di passaggio sarebbe sprovvisto della sua totale utilità.
Con la Sentenza citata, la Corte ha affermato che “il contenuto del relativo diritto comprende le concrete e varie modalità del suo esercizio, sia quelle che il proprietario del fondo dominante riceve in via diretta, ossia attraverso l'esercizio del diritto della persona, dei familiari o di coloro che detengono il fondo in suo nome, ma anche, in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione” (C. Cass. Sent. n. 4821/2019 già cit.).
Pertanto, chiunque ha diritto ad utilizzare la servitù di passaggio, laddove sussista la necessità di accedere al fondo del titolare, indipendentemente dal fatto che si tratti del titolare della relativa servitù, oppure di altri.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto al proprietario del fondo dominante, la facoltà di consegnare le chiavi dei cancelli di ingresso dell'immobile ad ospiti e personale di servizio, diritto questo che, secondo i Giudici, è consequenziale al diritto di servitù.
Si ricorda che, la servitù di passaggio si può acquisire, non esclusivamente per sentenza del giudice, bensì anche per usucapione, ossia dopo aver transitando dal terreno del vicino per 20 anni.
La prova che viene richiesta in quest'ultimo caso è relativa al passaggio ininterrotto per un ventennio.
Tuttavia, se il fondo servente dovesse essere di un familiare, si dovrà altresì dimostrare, oltre al comportamento continuo e costante per il ventennio, che il transito non è avvenuto per tolleranza del parente, ma per l'esercizio di un potere che corrisponde a quello del proprietario.