Diverse volte sarà capitato di imbattersi, in qualità di familiare convivente, nella ricezione di una notifica di cartella esattoriale e/o di atti giudiziari.
Con questo articolo, in occasione dell' analisi di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, si vuole trasmettere qualche informazione aggiuntiva in ordine alla notifica al familiare convivente.
L'ordinanza n. 10543/2019 della Corte di Cassazione, scaturisce dall' analisi della notificazione di cartella esattoriale nelle mani del convivente, la quale, secondo la Corte, si perfezionerebbe solamente qualora il convivente medesimo dovesse risultare residente nell'immobile presso il quale è intervenuta la notificazione.
L'attestazione di convivenza resa dal familiare ricevente la notifica, pertanto, è superabile dalla produzione (in caso di contenzioso), del certificato di residenza registrato all'anagrafe in data anteriore rispetto a quella in cui è stata notificata la cartella esattoriale.
Nello specifico, il caso approfondito dalla Suprema Corte, riguarda una persona separata che, successivamente alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva trasferito la propria residenza anagrafica presso diverso indirizzo da quello che aveva in costanza di matrimonio.
Tuttavia, l'Amministrazione Finanziaria provvedeva a notificare la cartella esattoriale, nel luogo di abitazione del destinatario, seppur nel suo comune di residenza (come risultante dal certificato storico – anagrafico), bensì al precedente indirizzo di residenza anagrafica presso l'immobile assegnato, all'altro coniuge, in sede di separazione personale, ave la notifica risultava essere stata effettuata mediante consegna a familiare convivente.
Deve segnalarsi, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidatosi (ex multis C. Cass. n. 3403/1996; C. Cass. n. 7830/2015) che, sussiste nullità della notifica allorquando quest'ultima sia effettuata nelle mani di persona in rapporti di parentela con il destinatario, salvo che si tratti di persona di famiglia o addetto alla casa, ossia di persona a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza.
Pertanto, concludendo, affinchè la notifica possa dirsi validamente effettuata, dovrà intervenire nelle mani di persona che, rendendo detta dichiarazione all'agente postale, oltre a dichiararsi quale familiare convivente, deve, di fatto, risiedere nell'indirizzo di notifica e risultare altresì convivente, nel medesimo immobile del destinatario