“Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, anche in sede giudiziaria e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, compreso l’ordine di esibizione, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale”.
Trattasi dell’innovativo principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con la recente Sentenza n. 31650 del 04.12.2019.
La pronuncia in commento si focalizza sull’ampiezza applicativa del disposto di cui all’art. 119 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) che riconosce al correntista il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate sul conto corrente nell’arco del decennio, ponendo solo detto limite temporale come vincolo per l’esercizio del diritto in oggetto, null’altro.
Il piano dell’attenzione su cui si sofferma la Suprema Corte concerne i mezzi con i quali è esercitabile tale diritto, o meglio, se tale facoltà sia o meno esercitabile attraverso la richiesta formulata in sede giudiziaria di pronuncia di un ordine giudiziale di esibizione ex art. 210 c.p.c.
La risposta della Corte di Cassazione è stata affermativa. Si passa ad esporre il ragionamento motivazionale sulla scorta del quale i Giudici di Legittimità sono pervenuti a detta conclusione.
Nel caso di specie il correntista ha censurato la pronuncia del Giudice del Merito, i quali aveva ritenuto non provate le domande di nullità degli interessi extralegali ed anatocistici e di restituzione delle somme indebitamente pagate, sull’assunto che la prova non poteva ritenersi assolta chiedendo un ordine di esibizione. Mezzo istruttorio, quest’ultimo, che a detta del Tribunale di Prime Cure sarebbe precluso, per non avere, il correntista, dimostrato di essersi attivato preventivamente per via stragiudiziale per ottenere gli estratti conto.
La Suprema Corte afferma che tale assunto di partenza su cui si è fondato il Tribunale è errato e lo disattende.
Prosegue, quest’ultima, statuendo che l’art. 119 del TUB, nel riconoscere al cliente della Banca il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, deve essere interpretato, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce al correntista un diritto pieno ed incondizionato, senza limitazioni di sorta, fatto salvo il limite di tempo decennale fissato dalla norma.
Con riferimento ai mezzi di esercizio del diritto, alcuna limitazione di facoltà è rinvenibile dal dettato normativo dell’art. 119 T.U.B. Il correntista ha sempre diritto di ottenere dalla Banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria e attraverso qualunque mezzo che si dimostri idoneo allo scopo, compreso l’ordine di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.
Sulla scorta delle suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione, in controtendenza rispetto al convincimento ancora molto diffuso nella Giurisprudenza di Merito – secondo cui l’esercizio di tale diritto deve intendersi limitato alla sola fase anteriore all’instaurazione del giudizio – è pervenuta ad affermare la palese erroneità di tale orientamento di merito, statuendo il suesposto principio di diritto riportato in epigrafe.