PER IL TRASFERIMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO OCCORRE IL CONSENSO ESPRESSO DAL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE.

10/7/2019 10:08:03
di Avv. Valentina Marchesano - News

Con la piccola rassegna di oggi si vuole porre l'attenzione del lettore sulle vicende modificative ex art. 1068 c.c.

In particolare si vuole considerare la recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 17869 del 3 luglio scorso, con la quale i Giudici di legittimità hanno statuito che: “ai fini del trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di un terzo occorre il consenso del proprietario del fondo servente, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo, invece, necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.

All'uopo occorre approfondire la disciplina prevista dall'art. 1068 c.c.



Nello specifico, la norma citata regola vicende modificative che postulano il compimento di atti positivi di godimento da parte del proprietario del fondo dominante, a fronte dei quali il proprietario del fondo servente è tenuto ad un pati e, pertanto, resta inapplicabile alle servitù c.d. negative, come quelle altius non tollendi, che si esauriscono nell'obbligo del proprietario gravato da un non facere.

Secondo la giurisprudenza, ove si debba decidere sulla legittimità dello spostamento dell'originario luogo di esercizio della servitù, occorre riferirsi in via esclusiva al titolo costitutivo che ne riporti espressamente il contenuto e  modalità di esercizio ( C. Cass. Sent. n. 15988/13).

A tal riguardo si deve considerare che tale spostamento deve indefettibilmente essere richiesto dal proprietario di uno dei due fondi, in via convenzionale o giudiziale, restando esclusa ogni possibilità di modifica unilaterale di fatto.

La Corte ha auto modo di osservare, infatti, che il trasferimento disciplinato dall'art. 1068 c.c. non è il trasferimento del diritto di servitù su di un fondo diverso da quello che ne era originariamente gravato, che non potrebbe in ogni caso avvenire senza il consenso di tutti i proprietari dei fondi interessati, bensì il semplice mutamento del luogo di esercizio della servitù, per tale dovendosi intendere la porzione del fondo gravato dalla servitù medesima.

La giurisprudenza su punto, come si è già avuto modo di precisare sopra, si è ormai da anni consolidata sul principio secondo cui il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo richiede, ex art. 1068, comma 4° c.c., il consenso di quest'ultimo, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso non sia solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto (C. Cass. Sent. n. 17869/2019; C. Cass. Sent. n. 6130 del 19 aprile 2012).