POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE: DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNIZZO E RISARCIMENTO DEL DANNO

19/6/2019 22:07:21
di Avv. Marika Anita Lucca - News

L’assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un’assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l’indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito, sicché il risarcimento dovuto alla vittima di lesioni personali deve essere diminuito dell’importo percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni.

Principio di diritto, quest’ultimo, ribadito dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione del 27 maggio 2019, n. 14358.



La sentenza in commento prende le mosse da un ricorso per cassazione presentato dai danneggiati di un sinistro stradale avverso la sentenza del Giudice di secondo grado, che in riforma della sentenza del Giudice di primo grado, aveva decurtato dall’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno dall’assicurazione del responsabile civile quanto ricevuto a titolo di indennizzo dalla propria compagnia assicurativa in forza di polizza di infortuni.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, statuendo il principio di diritto succitato, ovverosia il divieto di cumulabilità dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore privato ed il risarcimento del danno dal responsabile del sinistro stradale, sull’assunto dell’applicabilità nella specie del c.d. principio indennitario, in virtù del quale il danneggiato non può ottenere un ristoro maggiore rispetto al danno effettivamente patito.

Il ragionamento della Corte si incentra sulla considerazione che l’indennizzo ed il risarcimento del danno assolvano ad una identica funzione risarcitoria, per cui non c’è più danno legittimamente risarcibile per la parte indennizzata dall’assicurazione.

In buona sostanza, la ratio sottesa è che il danneggiato non può ottenere una duplicazione del ristoro del danno patito, e dunque riscuotere una somma maggiore rispetto all’entità effettiva del danno, perché così si verrebbe a trovare in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui versava prima di restare vittima del fatto illecito.

Tale indirizzo, ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione, aveva già in precedenza ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite, che con la Sentenza del 22 maggio 2018, n. 12565, avevano affermato che “nell’assicurazione contro i danni l’indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento dannoso, ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita a cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito”.

Deve pertanto ritenersi principio oramai pienamente consolidato e condiviso dall’unanime Giurisprudenza. Non si ravvisano precedenti difformi.