L'INPS, con circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, ha chiarito quali sono i requisiti richiesti dalla Legge di bilancio (Legge 178/2020, articolo 1, commi 16-19), al fine di favorire i rapporti di lavoro con donne disoccupate.
La Legge suindicata specifica che possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori.
Il campo di applicazione del vantaggio riguarda l'assunzione di donne:
1) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree svantaggiate e con una professione caratterizzata da un'accentuata disparità occupazionale di genere;
2) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L'incentivo in esame, inoltre, spetta per:
1) le assunzioni a tempo determinato o indeterminato;
2) le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il beneficio è riconosciuto, infine, anche in caso di lavoro part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati con una cooperativa di lavoro.
Restano escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, occasionale e domestico.
Ai fini della durata del periodo agevolato, la norma summenzionata prevede che:
1) in caso di assunzione a tempo determinato, l'incentivo è attribuito per 12 mesi;
2) in caso di assunzione a tempo indeterminato, l'incentivo è attribuito per 18 mesi;
3) in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, l'incentivo è riconosciuto per 18 mesi complessivi, a decorrere dalla data di assunzione.
E' inoltre necessario che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Questo quanto indicato dalla Legge di Bilancio summenzionata al fine di agevolare l'assunzione delle donne.