“In ipotesi di autorizzazione del dipendente all’uso del veicolo di sua proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, la parte datrice non è esonerata dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione”
Trattasi del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25689 dell’11.10.2019.
La pronuncia in commento tratta la vicenda di un portalettere che nell’espletamento delle mansioni di servizio utilizzava il proprio mezzo in quanto a ciò autorizzato dal datore di lavoro, allorquando, perdendo il controllo del ciclomotore cadeva a terra riportando un trauma distorsivo e varie fratture scomposte. L’infortunato citava in giudizio la parte datoriale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti all’infortunio lavorativo occorsogli, sull’assunto dell’assenza di adozione di misure di sicurezza idonee a fronteggiare la causa dell’infortunio.
La fattispecie offre lo spunto per analizzare più nello specifico la tematica dell’infortunio sul lavoro occorso mediante l’utilizzo di mezzo proprio del dipendente, in presenza dell’autorizzazione datoriale alla conduzione del mezzo per l’espletamento della prestazione lavorativa.
Vi è da chiedersi se e in che misura la parte datoriale possa essere chiamata a risponderne dei danni subiti in conseguenza dei danni riportati dal dipendente in caso di infortunio sul lavoro.
La norma di riferimento è l’art. 2087 c.c. secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
In capo al datore di lavoro incombe un obbligo ex lege di adozione di idonee misure di sicurezza atte a preservare l’incolumità psico-fisica del proprio dipendente e prevenire cause d’infortunio sul lavoro.
L’incisività dell’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro, si apprezza ictu oculi nel caso di specie trattato dalla pronuncia in commento - laddove le specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa determinano ex se l’insorgenza di un più elevato rischio di cause di infortunio sul lavoro.
La Corte di Cassazione, già pronunciatasi in altre occasioni sulla questione di diritto in oggetto, ribadisce anche in detto frangente, che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione di tutte le idonee e più opportune cautele, tenuto conto del concreto tipo di mansione e del correlativo rischio.
La prova liberatoria incombe evidentemente sulla parte datoriale. L’unico limite che incontra la responsabilità datoriale è quello rappresentato dall’inesigibilità della predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili.
Ora, nel caso trattato dalla sentenza citata, il portalettere ha allegato tutta una serie di inadempienze datoriali: a titolo esemplificativo, la mancata fornitura del casco protettivo; la mole del carico di posta da consegnare in un unico giro ed entro la fine del turno lavorativo; l’assenza di appoggio e fissaggio del carico sul ciclomotore. Elementi, quest’ultimi, che hanno evidentemente inciso sulla stabilità del mezzo ed elevato il rischio di insorgenza di cause d’infortunio.
In base dunque alle suddette considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione è pervenuta ad escludere “che l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio si configuri ex se quale causa destinata, in ipotesi di infortunio lavorativo, ad esonerare il datore di lavoro da ogni responsabilità connessa all’uso del mezzo; l’obbligo di sicurezza che fa capo alla parte datoriale implica, infatti, la necessità per questa di farsi carico della valutazione del rischio connesso a specifiche modalità di esecuzione della prestazione impartite al dipendente”.
Nel caso trattato, in ragione delle prove allegate dal dipendente, i Giudici sono dunque pervenuti alla pronuncia di condanna della parte datoriale per omessa adozione di tali misure preventive.