Ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato in base ai consumi effettivi

4/12/2019 9:28:15
di Dott.ssa Martina Rubini - News
Ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato in base ai consumi effettivi

Con l'odierna rassegna si vuole fare presente al lettore come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28282 del 4.11.2019, ha statuito che: “le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominioove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registratorisultando, perciò, illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.

 Nel caso di specie, un condomino, a mezzo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio, per ottenere la declatoria di nullità della delibera assembleare con la quale l'assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e il restante 50% in base alla tabella millesimale.

 Il Tribunale di Milano rigettò, con ordinanza, l'impugnazione della delibera.

 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 dicembre 2014, respinse il gravame, ritenendo applicabile la “norma regionale” di riferimento, contenuta nella Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011; detta norma statuisce come per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo debba essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile ed ai costi generali per la manutenzione dell'impianto. La quota da suddividere per i millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%.

 In ragione di ciò, la Corte di Appello di Milano statuì come l'assunto del condomino non trovasse riscontro nel disposto di cui alla norma di riferimento.

 Il condomino propose ricorso alla Suprema Corte che, accogliendolo, cassò con rinvio la sentenza impugnata.

 Sul punto, è bene precisare come l'articolo 1123, 2° comma, c.c. stabilisce che se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in relazione all'uso che ciascuno può farne; è dunque legittimo operare una ripartizione dei costi non tra tutti i condomini ma solo tra i beneficiari del servizio.

 Dunque, nel caso di specie, trattandosi di ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato, è legittimo che queste vengano così ripartite: una quota viene pagata dal condomino per la manutenzione ordinaria della caldaia ed un'altra quota in base al consumo effettivo dei singoli condomini.