SALVO CASI ECCEZIONALI, L'ASSICURATORE E' SEMPRE TENUTO A RIFONDERE LE SPESE DI RESISTENZA.

17/3/2021 14:45:45
di Avv. Marika Anita Lucca - News
SALVO CASI ECCEZIONALI, L'ASSICURATORE E' SEMPRE TENUTO A RIFONDERE LE SPESE DI RESISTENZA.

La persona che abbia stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa, oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate”.

Detto principio, oggetto dell'odierna rassegna, è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4786 del 23 febbraio 2021, nell’ambito di una vertenza in materia di responsabilità sanitaria.

Nel caso di specie, un paziente conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il proprio medico chirurgo, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'imperita esecuzione di un intervento di mastoplastica.

Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda nonché formulando la chiamata in causa del proprio assicuratore della responsabilità civile.

Il Tribunale di Napoli rigettava però la domanda avanzata dall'attore, compensando fra le parti le spese di lite.

La sentenza veniva dunque impugnata dal convenuto innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, per avere il Giudice di prime cure rigettato la domanda dallo stesso avanzata volta ad ottenere la rifusione, da parte del proprio assicuratore, delle cosiddette “spese di resistenza”.

La Corte d'Appello di Napoli rigettava il gravame e per tale ragione il medico proponeva ricorso in Cassazione.

Il ricorrente deduceva l'avvenuta violazione da parte della Corte d'Appello dell'articolo 1917, comma 3 c.c, che attribuisce all'assicurato il diritto di ripetere dal proprio assicuratore le spese di resistenza, anche nel caso in cui la domanda di manleva proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore non sia stata esaminata poiché assorbita per rigetto della domanda proposta del terzo danneggiato.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo manifestamente fondato in quanto l'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di rifondere le spese di resistenza sostenute dall'assicurato costituisce un naturale negotii ex art. 1374 c.c.

La Corte di Cassazione ha infatti sottolineato che l'unico limite all'accoglimento della domanda di rifusione delle spese proposta dall'assicurato può discendere dall'insussistenza della garanzia oppure dalla circostanza che le spese di resistenza siano state sostenute.

Le spese di resistenza dovevano quindi essere liquidate al ricorrente anche se la domanda di garanzia proposta dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore era rimasta assorbita per effetto del rigetto della domanda proposta dal terzo danneggiato nei confronti dell'assicurato.

Per le ragioni esposte la Corte di Cassazione, con l'ordinanza summenzionata, ha cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte d'Appello di Napoli.