Se la dinamica del sinistro è incerta si applica la presunzione di corresponsabilità.

1/4/2020 9:03:52
di Dott.ssa Martina Rubini - News
Se la dinamica del sinistro è incerta si applica la presunzione di corresponsabilità.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 7479 del 20 marzo 2020, ha statuito quanto segue: “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054, comma 2 del codice civile ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.”

Nel caso di specie, un veicolo (rimasto poi sconosciuto) aveva invaso la corsia del conducente/ricorrente il quale, perdendo il controllo del mezzo, aveva sbandato contro un guardrail.

La Corte territoriale di Firenze, nell'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa, aveva ritenuto applicabile la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli, regolamentata dall'articolo 2054, comma 2, del codice civile.

Il conducente danneggiato, dunque, proponeva appello alla Corte d'Appello di Firenze la quale, pur dato atto che il veicolo antagonista aveva invaso la corsia di marcia del ricorrente provocandone lo sbandamento e l'impatto con un guardrail, ha ritenuto che in assenza di elementi certi ed inconfutabili sulla dinamica del sinistro, fosse comunque da applicarsi l'articolo 2054, comma 2, c.c..; il Giudice di Appello, infatti, sosteneva che l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti, nel caso di scontro tra veicoli, non esonerava l'altro dall'onere di provare di essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza.

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze il conducente proponeva ricorso in Cassazione.

Secondo il ricorrente, infatti, non era possibile applicare quanto disposto dall'articolo 2054, comma 2, c.c. poichè l'organo giudicante aveva accertato la responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro e non aveva alcuna evidenza probatoria circa l'eventuale corresponsabilità del danneggiato.

La Corte di Cassazione ha ritenuto detto motivo infondato in quanto il criterio della pari responsabilità riconosciuto dall'articolo 2054, comma 2, c.c. si applica in tutti i casi in cui non sia possibile stabilire l'esatta misura delle diverse responsabilità nella produzione del sinistro.

La ratio dell'articolo sopra citato, infatti, è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa.

La Corte ha sostenuto, dunque, come il Giudice del merito abbia correttamente applicato l'articolo 2054, comma 2, c.c. non essendo ravvisabile nell'eziologia dell'incidente la sola responsabilità di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro.

Sulla scorta del suesposto ragionamento motivazionale, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e, con la Sentenza n. 7479/2020 summenzionata, ha riconosciuto un eguale concorso di colpa dei conducenti.