Con l'odierna rassegna si vuole fare presente al lettore come la Corte di Cassazione abbia statuito che siano nulle le delibere assembleari con le quali venga stabilito che l'ascensore possa arrestarsi al penultimo piano di un condominio, senza, dunque, servire i condomini dell'ultimo piano.
Com'è noto, all'interno di un condominio è necessario che tutte le decisioni riguardanti i condomini ed il condominio, come statuito dall'articolo 1136 c.c., vengano assunte nel corso di assemblea costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio; le deliberazioni sono valide quando vengono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
Il caso di specie trattato con la sentenza n. 21909 del 31 agosto 2019 si incentra, infatti, sull'eventuale nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto l'installazione di un ascensore nel vano scale che, tuttavia, non avrebbe potuto raggiungere l'ultimo piano comprensivo di due appartamenti.
Indubbiamente, l'installazione di un ascensore all'interno di un condominio è sempre accolta favorevolmente dai condomini, purchè non leda i diritti degli altri proprietari.
Sul punto, la Corte di Cassazione aveva infatti statuito che: “nell'ipotesi dell'installazione di un ascensore, ancorchè volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative, e ove l'installazione renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, l'innovazione è da ritenersi illegittima”(C. Cass. Sent. n. 24235/2016).
Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello Brescia aveva escluso che il diritto all'uso dell'ascensore all'interno di un condominio fosse riconducibile alla stregua di un diritto individuale inviolabile riconosciuto in capo ai singoli condomini.
La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia sopra riportata, è stata successivamente impugnata in Cassazione, la quale, ha affrontato e risolto la questione con la sentenza n. 21909 del 30 agosto 2019, con la quale è stato statuito che: “Sono nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino, mentre sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e informazione dell'assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione. Nel caso di specie vanno, quindi, dichiarate nulle le delibere con cui si è deciso di realizzare un ascensore che si arresterebbe al penultimo piano, in quanto incidono sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore) perchè gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva”.
La Corte di Cassazione ha dunque sottolineato come le delibere assembleari debbano essere considerate nulle quando impediscono ai proprietari dell'ultimo piano del condominio un uso pieno dell'ascensore.