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Ripartizione delle spese di riscaldamento centralizzato in base ai consumi effettivi

Con l'odierna rassegna si vuole fare presente al lettore come la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28282 del 4.11.2019, ha statuito che: “le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominioove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registratorisultando, perciò, illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio”.

 Nel caso di specie, un condomino, a mezzo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il condominio, per ottenere la declatoria di nullità della delibera assembleare con la quale l'assemblea aveva deciso di ripartire le spese di riscaldamento, inerenti all'importo del gas metano, al 50% in base al consumo conteggiato e il restante 50% in base alla tabella millesimale.

 Il Tribunale di Milano rigettò, con ordinanza, l'impugnazione della delibera.

 La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 4 dicembre 2014, respinse il gravame, ritenendo applicabile la “norma regionale” di riferimento, contenuta nella Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011; detta norma statuisce come per la corretta suddivisione delle spese inerenti alla climatizzazione invernale e all'uso di acqua calda sanitaria, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo debba essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile ed ai costi generali per la manutenzione dell'impianto. La quota da suddividere per i millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50%.

 In ragione di ciò, la Corte di Appello di Milano statuì come l'assunto del condomino non trovasse riscontro nel disposto di cui alla norma di riferimento.

 Il condomino propose ricorso alla Suprema Corte che, accogliendolo, cassò con rinvio la sentenza impugnata.

 Sul punto, è bene precisare come l'articolo 1123, 2° comma, c.c. stabilisce che se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in relazione all'uso che ciascuno può farne; è dunque legittimo operare una ripartizione dei costi non tra tutti i condomini ma solo tra i beneficiari del servizio.

 Dunque, nel caso di specie, trattandosi di ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato, è legittimo che queste vengano così ripartite: una quota viene pagata dal condomino per la manutenzione ordinaria della caldaia ed un'altra quota in base al consumo effettivo dei singoli condomini.


RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER INFLITRAZIONI D’UMIDITA’: IL CONDUTTORE NON HA L’OBBLIGO DI TINTEGGIARE L’IMMOBILE LOCATO.

Con la notizia di oggi, si segnala l’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, Sentenza n. 29329/2019, con la quale i Giudici di Legittimità hanno riaffermato importanti principi di diritto in materia locatizia con specifico riguardo alle questioni di diritto concernenti il recesso anticipato del conduttore dal contratto di locazione e la responsabilità del locatore per i vizi della cosa locata.

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Diritto di copia dei documenti bancari: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'unanime posizione giurisprudenziale.

Diritto di copia dei documenti bancari: l'ultima sentenza della Corte di Cassazione che conferma l'unanime posizione giurisprudenziale.

Oggi, voglio rappresentare ai lettori, quanto sia importante la trasparenza nell'espletamento del rapporto tra le banche ed i clienti.

In particolare, tra gli altri, al cliente deve essere garantito il diritto a ricevere copia di tutta la documentazione bancaria.

Tale diritto è inequivocabilmente riconosciuto dall'art. 119 T.U.B. (Testo Unico Bancario), che statuisce l'obbligo in capo alla banca di fornire al cliente ogni documento utile alla comprensione chiara dello svolgimento del rapporto.

L'art. 119, comma 4°, T.U.B., riconosce segnatamente, il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la citata norma riconosce al cliente della banca, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale fissato dalla norma, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione dei documenti richiesti (C. Cass., 12 maggio 2006, n. 11004; C. Cass., 23 luglio 2010, n. 17283).

Sulla stessa line della pronuncia appena riportata va ricordata, tra gli arresti più recenti, la sentenza n. 14231 dell' 11 aprile 2019, che ha sottolineato come nessuna interferenza interpretativa in chiave restrittiva legittimi il raffronto con l'art. 119, comma 4° T.U.B. e l'art. 210 c.p.c. (codice di procedura civile), onde può esclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell'art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c. (tra le altre pronunce che danno corpo a questo orientamento: C. Cass., 8 febbario 2019, n. 3975, nonché, più indietro nel tempo, quella di C. Cass., 12 giugno 2006, n. 11004).

Sulla scorta di tale orientamento si è pronunciata nuovamente di recente la Corte di Cassazione che con la Sentenza n. 27769 del 30 ottobre scorso ha confermato e ribadito il seguente principio di diritto: “il Testo Unico Bancario, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale previsto, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi indispensabili minimi per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti. Ne consegue che il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativo a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversa, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c., è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti, di rendere conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività”.

Avv. Valentina Marchesano

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SONO NULLE LE DELIBERE ASSEMBLEARI CHE IMPEDISCONO ALL'ASCENSORE DI RAGGIUNGERE L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO

Con l'odierna rassegna si vuole fare presente al lettore come la Corte di Cassazione abbia statuito che siano nulle le delibere assembleari con le quali venga stabilito che l'ascensore possa arrestarsi al penultimo piano di un condominio, senza, dunque, servire i condomini dell'ultimo piano.

 Com'è noto, all'interno di un condominio è necessario che tutte le decisioni riguardanti i condomini ed il condominio, come statuito dall'articolo 1136 c.c., vengano assunte nel corso di assemblea costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio; le deliberazioni sono valide quando vengono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

 Il caso di specie trattato con la sentenza n. 21909 del 31 agosto 2019 si incentra, infatti, sull'eventuale nullità delle delibere assembleari aventi ad oggetto l'installazione di un ascensore nel vano scale che, tuttavia, non avrebbe potuto raggiungere l'ultimo piano comprensivo di due appartamenti.

 Indubbiamente, l'installazione di un ascensore all'interno di un condominio è sempre accolta favorevolmente dai condomini, purchè non leda i diritti degli altri proprietari.

 Sul punto, la Corte di Cassazione aveva infatti statuito che: “nell'ipotesi dell'installazione di un ascensore, ancorchè volto a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap, ove detta innovazione sia lesiva dei diritti di altro condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative, e ove l'installazione renda talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, l'innovazione è da ritenersi illegittima”(C. Cass. Sent. n. 24235/2016).

 Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello Brescia aveva escluso che il diritto all'uso dell'ascensore all'interno di un condominio fosse riconducibile alla stregua di un diritto individuale inviolabile riconosciuto in capo ai singoli condomini.

 La sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia sopra riportata, è stata successivamente impugnata in Cassazione, la quale, ha affrontato e risolto la questione con la sentenza n. 21909 del 30 agosto 2019, con la quale è stato statuito che: “Sono nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino, mentre sono annullabili quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e informazione dell'assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione. Nel caso di specie vanno, quindi, dichiarate nulle le delibere con cui si è deciso di realizzare un ascensore che si arresterebbe al penultimo piano, in quanto incidono sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore) perchè gli impediscono un uso pieno e incidono anche sul valore della proprietà esclusiva”.

 La Corte di Cassazione ha dunque sottolineato come le delibere assembleari debbano essere considerate nulle quando impediscono ai proprietari dell'ultimo piano del condominio un uso pieno dell'ascensore.

 

 

 


RESPONSABILITA’ DATORIALE PER RISARCIMENTO DANNI DA INFORTUNIO SUL LAVORO CON USO DI MEZZO DI PROPRIETA’ DEL DIPENDENTE.

In ipotesi di autorizzazione del dipendente all’uso del veicolo di sua proprietà, in caso di infortunio lavorativo connesso alla conduzione del mezzo, la parte datrice non è esonerata dalla responsabilità ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere posto in relazione causale con lo specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione

Trattasi del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 25689 dell’11.10.2019.

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