Colui che concede in comodato gratuito un immobile al genitore/figlio ha diritto a delle agevolazioni fiscali, ossia ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI, purché vengano rispettati ulteriori e precisi requisiti
Nella pratica quotidiana dell’attività professionale non di rado capita che Clienti si rivolgano al nostro Studio Legale per un’assistenza legale finalizzata alla gestione a tutto tondo della successione ereditaria nonché per l’attivazione di domande giudiziarie relative alla gestione del patrimonio ereditario o di accertamento di un credito ereditario.
Allorquando al Cliente viene rivolta la domanda se vi è stata accettazione dell’eredità, la risposta di frequente è la medesima, ovverosia che è già stata presentata la dichiarazione di successione regolarmente registrata e trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Ebbene, va chiarito che la dichiarazione di successione è un atto avente natura meramente fiscale, che non implica accettazione tacita dell’eredità.
E’ quanto statuito dalla consolidata ed unanime Giurisprudenza e ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, Sez. VI, Sent. 16.01.2017, n. 868.
Leggi tutto...Con l'articolo di oggi si vuole segnalare una recentissima Sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12984 del 15 maggio 2019 che ha ritenuto responsabile la banca negoziatrice del pagamento di assegno bancario – munito di clausola di non trasferibilità – a persona diversa dal beneficiario.
La Corte, con orientamento già consolidato, ha avuto modo di osservare che: “l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, nel disciplinare la responsabilità della banca in ordine al pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario, attribuendo responsabilità a colui che paga a soggetto differente dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, si riferisce, oltre che alla banca trattaria, tenuta, quando il titolo viene rimesso in stanza di compensazione, a rilevarne l'eventuale alterazione o falsificazione verificabile con la diligenza richiesta al bancario medio, anche alla banca negoziatrice, unica concretamente in grado di controllare l'autenticità della firma di chi, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento, e postula, in entrambe le ipotesi, una valutazione in concreto sull'uso della diligenza richiesta dal bancario medio, sulla base delle sue conoscenze, essendo applicabili all'attività bancaria le disposizioni di cui agli artt. 1176, comma 2°, e 1992, comma 2° c.c.”
Leggi tutto...“In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’art. 1492 c.c. è gravato dall’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi”.
Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11748 del 03 maggio 2019.